Tassazione alle Canarie: come funziona e per chi è utile

Le Isole Canarie hanno un regime fiscale fondato sulla libertà commerciale di inport/export, completamente esente dai dazi doganali. Questo regime incorpora nel suo contenuto i principi e le regole applicabili a seguito del riconoscimento delle Isole Canarie come regione ultraperiferica dell’Unione Europea (art. 349 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea).

Nel territorio della Comunità autonoma delle Isole Canarie, nel settore dell’imposizione indiretta non si applicano l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e alcune imposte speciali, come ad esempio quella sugli idrocarburi e sul tabacco. Tuttavia, il governo dell’arcipelago ha istituito due imposte proprie che vengono riscosse sui carburanti derivati dal petrolio e del lavoro sul tabacco. Allo stesso modo, anche nel settore della fiscalità indiretta si applica l’imposta generale delle Isole Canarie e l’imposta sulle importazioni relativa alla consegna delle merci nelle isole.

La nuova legge sul sistema di finanziamento della comunità autonoma, ovvero la legge 22/2009 del 18 dicembre, tiene conto di queste caratteristiche speciali in relazione alla comunità autonoma delle Isole Canarie. La seconda disposizione aggiuntiva prevede pertanto che la determinazione delle risorse finanziarie del sistema, la sua capacità fiscale che il trasferimento del Fondo di garanzia dei servizi pubblici fondamentali e del suo Fondo di efficienza globale, nonché la partecipazione ai fondi di convergenza autonomi e al regime di assegnazione delle imposte, sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni del suo peculiare regime economico e fiscale, stabilito dalle leggi che compongono il regime economico fiscale delle Isole Canarie e dai suoi regolamenti di attuazione.

Allo stesso modo, l’ottava disposizione aggiuntiva della Legge attribuisce alla Comunità autonoma i poteri regolatori delle Isole Canarie nell’imposta indiretta generale e nell’imposta sulle importazioni e le consegne di merci nelle isole.

La normativa comunitaria sull’IVA

Le Isole Canarie non fanno parte del territorio comunitario ai fini dell’IVA (articolo 6 della direttiva IVA). Pertanto, le norme armonizzate sull’IVA non si applicano alle Isole Canarie e l’applicazione delle imposte sul valore aggiunto è di competenza delle autorità nazionali o locali, nel rispetto dei principi generali del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, dell’assenza di discriminazione nella tassazione dei prodotti.
Tuttavia, anche l’IVA non esiste nelle Isole Canarie, vige comunque un’imposta locale sul consumo, nota come IGIC (Imposta Generale Indiretta delle Canarie), applicata a diverse aliquote. Esiste anche un’altra imposta sui consumi, nota come AIEM (Imposta sulle importazioni e le consegne di merci).

La normativa comunitaria sull’AIEM

Questa imposta non consente differenze fiscali tra prodotti locali e prodotti importati dalla Spagna o dagli altri stati membri dell’Unione Europea. Tuttavia, la natura specifica delle regioni ultraperiferiche è stabilita dall’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che consente l’adozione di misure specifiche, in particolare in materia fiscale, per tenere conto delle caratteristiche e dei vincoli particolari di queste regioni.
I produttori locali devono far fronte a una serie di svantaggi, causati in particolare dalla loro lontananza, il cui effetto è l’aumento dei prezzi di costo dei loro prodotti, rendendoli quindi non competitivi con prodotti provenienti da altre parti (in particolare dalla Spagna continentale e dagli altri stati membri dell’UE). Ciò ha giustificato l’attuazione di una misura specifica, che, mediante esenzioni fiscali o riduzioni per i prodotti locali, serve a incoraggiare l’attività industriale produttiva per salvaguardare la competitività con prodotti esterni e aumentare quindi la percentuale del PIL delle Canarie.
Questo è il motivo per cui, su proposta della Commissione, il Consiglio ha adottato la decisione 377/2014/UE, del 12 giugno 2014, che autorizza le autorità spagnole ad applicare esenzioni o riduzioni totali dell’imposta AIEM locale in relazione a un elenco limitato di prodotti fabbricati localmente, specificati nell’allegato alla suddetta decisione fino al 31 dicembre 2020. Tali esenzioni o riduzioni fiscali non possono comportare differenziali fiscali superiori al 5, 10, 15 o 25%, a seconda del prodotto e a condizione che l’aliquota del 25% si applichi solo al tabacco.
Questa decisione consente quindi l’applicazione, fatti salvi i limiti autorizzati, di differenziali fiscali tra prodotti locali e prodotti al di fuori del comune.